Trib. Cagliari, Sez. Lav., ord. 15 gennaio 2018, est. G. Murru. I processi verbali di assunzione di informazioni, redatti dal difensore dell’opponente a decreto ingiuntivo nell’ambito di una precedente attività di investigazione difensiva svolta in sede penale, costituiscono prova documentale idonea al diniego dell’autorizzazione all’esecuzione provvisoria del decreto opposto ai sensi dell’art. 648 c.p.c.
Il caso e la decisione – Nel corso di un procedimento di opposizione a D.I., il difensore dell’opponente, assistito dalla Studio Legale Manca, deposita alcuni verbali di sommarie informazioni dallo stesso raccolte in sede di investigazioni difensive preventive finalizzate, quantomeno ab origine, alla raccolta elementi di rilevanza penale a carico dell’asserito creditore, onde valutarne la rilevanza penale della condotta e quindi procedere ad una successiva denuncia/querela, ma poi rivelatesi altresì utili alla dimostrazione di un fatto impeditivo delle ragioni di credito azionate dal ricorrente in sede monitoria e, pertanto, a supportare un atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel costituirsi in giudizio, parte opponente propone istanza ex art. 648 c.p.c. per ottenere l’autorizzazione alla provvisoria esecuzione del decreto in pendenza di opposizione.
Istanza tuttavia rigettata dal Tribunale di Cagliari che – richiamato il principio generale espresso, tra le tante, da Cass. Civ.. Sez. III, 26 giugno 2015 n. 13229, secondo cui, vigente il principio del libero convincimento ed in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il Giudice può porre a fondamento delle proprie decisioni anche delle prove atipiche – ha parificato il materiale probatorio raccolto in sede di investigazioni difensive preventive dal difensore dell’opponente a qualsiasi altra «prova scritta» idonea a negare «l’esecuzione provvisoria del decreto» ex art. 648 c.p.c.
Commento – L’ordinanza in commento affronta, forse per la prima volta nel panorama giurisprudenziale italiano, il tema dell’idoneità del materiale investigativo raccolto dal difensore in sede penale ai sensi dell’art. 391-bis c.p.p., a fondare un provvedimento di rigetto di un’istanza di autorizzazione all’esecuzione provvisoria di un decreto ingiuntivo nei confronti del quale sia stata proposta opposizione ex art. 645 c.p.c.
Come già si ha avuto modo di approfondire nell’ambito di precedenti materiali pubblicati in questo portale (Utilizzabilità e valore probatorio nel processo civile del materiale istruttorio raccolto in sede di investigazioni difensive), la legge 7 dicembre 2000 n. 397, novellando il c.p.p., ha assegnato al difensore la facoltà di svolgere attività investigativa per ricercare ed individuare – anche in funzione della successiva instaurazione di un procedimento penale – elementi di prova a favore del proprio assistito, sia esso indagato, persona offesa (o presunta tale) o imputato.
Per le descritte finalità, tra le altre cose, l’art. 391-bis c.p.p. riconosce allo stesso difensore il diritto di assumere informazioni da «persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa», da verbalizzare nelle forme previste dall’art. 391-ter, co. 3, c.p.p. in forma scritta o integrale o riassuntiva, dovendo in quest’ultimo caso affiancare all’atto in questione, la contestuale riproduzione almeno fonografica dell’interrogatorio (art. 134 c.p.p.).
Quanto alla natura di tali atti, le S.U. della Suprema Corte hanno da tempo condiviso la loro qualificazione in termini pubblicistici, perché redatti da soggetto che, in quella specifica fase processuale o stragiudiziale, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale (Cass. Pen. S.U., 27 giungo 2006 n. 32009 in Dir. pen. proc., 2007, 03, 347; cfr. Cass. Pen., Sez. II, 20.1.-22.2.2011 n. 6524, M.C.).
Pare pertanto evidente come i verbali redatti da un legale ed attestanti l’assunzione, in sede di indagini difensive, di dichiarazioni da persone informate sui fatti, possano legittimamente entrare a far parte del materiale istruttorio da sottoporre all’attenzione del giudice in un processo civile, non soltanto potendo render superfluo l’esame testimoniale del deponente sulle stesse circostanze (cfr. Trib. Roma, IX Sez. Civile, ord. 29 luglio 2015), ma a maggior ragione, come ritenuto dal Giudice del Lavoro di Cagliari nella pronuncia in commento, potendo costituire una «prova documentale», della quale deve essere «apprezzata la valenza dimostrativa nell’ambito del principio di atipicità della prova», sicuramente utile al giudizio di delibazione previsto dall’art. 648 c.p.c. in ordine alla concessione o meno dell’autorizzazione all’esecuzione provvisoria di un decreto ingiuntivo opposto (G. MANCA - M. MUSCAS).