Diritto processuale civile - Ancora sulla prova di fatti nel giudizio civile tramite indagini difensive penali: dopo Roma e Cagliari, arriva la risposta positiva del Tribunale di Milano (G.MANCA)

Il caso – Nel corso di un giudizio civile di fronte al Tribunale di Milano, Sez. V civile, volto ad ottenere l’annullamento di un contratto per dolo, il difensore della società attrice, assistita dallo Studio Legale Manca, deposita alcuni verbali di sommarie informazioni dallo stesso raccolte in sede di investigazioni difensive preventive penali finalizzate, quantomeno ab origine, alla raccolta elementi di rilevanza penale a carico della controparte, onde valutarne la rilevanza penale della condotta e quindi procedere ad una successiva denuncia/querela, ma poi rivelatesi altresì utili alla dimostrazione del vizio della volontà dedotto in sede civile.
Nel costituirsi in giudizio, la società convenuta contesta la spendibilità in sede civile delle risultanze delle indagini difensive penali.
La sentenza milanese, pubblicata il 25 marzo 2019, allineandosi sul punto ai precedenti citati dalla difesa di parte attrice, e già fatti valere efficacemente dallo Studio di fronte ai Tribunali civili di Roma e di Cagliari in altre vicende (v. ad es., in questo sito e sezione, gli approfondimenti “Il materiale istruttorio raccolto in sede di investigazioni difensive costituisce prova scritta idonea al diniego dell’autorizzazione all’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto” e “Utilizzabilità e valore probatorio nel processo civile del materiale istruttorio raccolto in sede di investigazioni difensive”), ha chiaramente affermato che gli atti delle indagini difensive preventive ex artt. 327 bis e 391 nonies c.p.p. sono utilizzabili nel giudizio civile ex art. 116, co. 1°, c.p.c., “considerato che nell’ordinamento processuale vigente manca ina norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, cosicché il giudice può porre a base del proprio convincimento anche le prove atipiche”, in cui le indagini difensive vengono così classificate.
Commento – La sentenza conferma, dunque, l’idoneità del materiale investigativo raccolto dal difensore in sede penale ai sensi dell’art. 391-bis c.p.p., a costituire prova nel giudizio civile, aprendo la strada all’utilizzo strategico delle indagini difensive penali preventive quando la vicenda civilistica si inquadri in un sospetto di rilevanza anche penale del fatto, come spesso accade nei casi di annullamento del contratto per vizio della volontà (fenomenologicamente contigue ad es. alla truffa ed alla circonvenzione di incapace). 
Come noto, la legge 7 dicembre 2000 n. 397, novellando il c.p.p., ha assegnato al difensore la facoltà di svolgere attività investigativa per ricercare ed individuare – anche in funzione della successiva instaurazione di un procedimento penale – elementi di prova a favore del proprio assistito, sia esso indagato, persona offesa (o presunta tale) o imputato. Per le descritte finalità, l’art. 391-bis c.p.p. riconosce allo stesso difensore il diritto di assumere informazioni da «persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa», da verbalizzare nelle forme previste dall’art. 391-ter, co. 3, c.p.p. in forma scritta o integrale o riassuntiva, dovendo in quest’ultimo caso affiancare all’atto in questione, la contestuale riproduzione almeno fonografica dell’interrogatorio (art. 134 c.p.p.).
Quanto alla natura di tali atti, le S.U. della Suprema Corte hanno da tempo condiviso la loro qualificazione in termini pubblicistici, perché redatti da soggetto che, in quella specifica fase processuale o stragiudiziale, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale (Cass. Pen. S.U., 27 giungo 2006 n. 32009 in Dir. pen. proc., 2007, 03, 347; cfr. Cass. Pen., Sez. II, 20.1.-22.2.2011 n. 6524, M.C.).
Pare pertanto evidente come i verbali redatti da un legale ed attestanti l’assunzione, in sede di indagini difensive, di dichiarazioni da persone informate sui fatti, possano legittima-mente entrare a far parte del materiale istruttorio da sottoporre all’attenzione del giudice in un processo civile: riepilogando i modelli di efficace utilizzo già recepiti dalla giurisprudenza di merito nella nostra esperienza difensiva, possono rendere superfluo l’esame testimoniale del deponente sulle stesse circostanze (cfr. Trib. Roma, IX Sez. Civile, ord. 29 luglio 2015), e possono costituire una prova documentale utile al giudizio di delibazione previsto dall’art. 648 c.p.c. in ordine alla concessione o meno dell’autorizzazione all’esecuzione provvisoria di un decreto ingiuntivo opposto (come recentemente statuito dal Tribunale di Cagliari). Ma possono anche, in esito al giudizio, fondare la decisione finale di specifici punti della controversia, come nella recente vicenda milanese.
Rimane, piuttosto, qualche perplessità sul ricorso, lievemente rinunciatario rispetto alle possibilità e qualificazioni che paiono offerte dall’ordinamento, al modello sfumato e residuale delle prove atipiche per dar ingresso alla spendibilità probatoria nel giudizio civile delle indagini difensive penali, che, essendo formate da pubblico ufficiale, dovrebbero invece far ingresso nel giudizio civile come atti pubblici, destinati a far piena prova ex artt. 2699, 2700 c.c. di quanto ivi descritto e documentato, ovvero delle domande fatte e delle risposte rese dall’interrogato (G. MANCA).