Con l’approvazione del d.lgs. 1 marzo 2018 n. 21 recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103”, il legislatore ha voluto porre un freno al proprio agire «caotic[o] e non sempre facilmente intellegibile», per favorire una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni penali e, pertanto, l’effettività della funzione rieducativa della pena.
L’intervento del legislatore delegato, che entrerà in vigore il 6 aprile 2018, si caratterizza per l’introduzione nell’ordinamento penale dell’inedito ed ambizioso «Principio della riserva di codice», in forza del quale non potranno essere introdotte nuove disposizioni incriminatrici se non all’interno del codice penale o di normative che disciplinino in maniera organica una determinata materia (art. 3-bis c.p.).
La ratio ispiratrice vuole riportare il codice al centro del sistema penale, nella speranza di un contenimento della proliferazione legislativa in materia penale, e di una nuova valorizzazione del principio illuminista delle leggi ‘poche chiare e precise’, cui è imprescindibilmente legata la effettiva conoscibilità per i consociati dei divieti, e la loro rimproverabilità per la violazione.
Il punto di maggior debolezza della riforma, tuttavia, consiste nel suo collocamento a livello di legge ordinaria e non di fonte di rango costituzionale, con la conseguenza che qualunque legge ordinaria successiva potrebbe legiferare in materia penale in violazione della riserva di codice, riprendendo a spargere ai quattro venti reati minimi e difficilmente rintracciabili, come quelli ancora contenuti perfino in leggi finanziarie.
Non è stata introdotta dalla riforma nessuna nuova fattispecie di reato, ma si è proceduto ad un mero riordino del materiale esistente variamente disseminato nella produzione legislativa, il quale ultimo è stato abrogato (art. 7) e contestualmente reintrodotto nel codice penale sotto forma di nuove disposizioni per il tramite degli artt. 2 (in materia di tutela della persona), 3 (in tema di tutela dell’ambiente), 4 (in ambito finanziario), 5 (in materia di associazione mafiosa e con finalità terroristica) e 6 (in tema di confisca). Non si tratta, però, dell’intero apparato penale extracodicistico ed estraneo a discipline organiche di settore, perché molti reati minori permangono sparsi ‘fuori contesto’.
In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono state abrogate e conseguente reintrodotte nel codice penale le seguenti disposizioni:
- gli artt. 1152 e 1153 del codice della navigazione, le cui previsioni sono state trasposte nell’esistente art. 601 c.p. rubricato «Tratta di persone»;
- l’art. 22-bis, comma 1, della L. 1 aprile 1999 n. 91, trasfuso nell’esistente art. 601-bis c.p. rubricato «Traffico di organi prelevati da persona vivente»;
- l’art. 3 della L. 8 febbraio 2006 n. 54 e l’art. 12-sexies della L. 1 dicembre 1970 n. 898, le cui disposizioni incriminatrici sono state trasfuse nel nuovo art. 570-bis c.p. rubricato «Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio»;
- l’art. 6 della L. 4 aprile 2001 n. 154, trasfuso nel corpo del secondo comma dell’esistente art. 388 c.p. rubricato «Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice», con conseguente estensione delle pene ivi previste ai danni di colui che elude un ordine di protezione ex art. 342-ter c.c., ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto in sede di separazione o divorzio;
- l’art. 3 della L. 13 ottobre 1975 n. 654 e l’art. 3 del D.L. 26 aprile 1993 n. 122 (convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 1993 n. 205), le cui previsioni sono state rispettivamente trasposte nel nuovo art. 604-bis recante il reato di «Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa», e nel nuovo art. 604-ter che invece ne disciplina le circostanza aggravanti;
- gli artt. 17 e 18 della L. 22 maggio 1978 n. 194, trasfusi nei nuovi artt. 593-bis e 593-ter c.p., rispettivamente relativi ai reati di «Interruzione colposa di gravidanza» e di «Interruzione di gravidanza non consensuale»;
- gli artt. 1, 4 e 5 del D.L. 15 dicembre 1979 n. 625 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 febbraio 1980 n. 15), trasfusi nel nuovo art. 270-bis.1 c.p. rubricato «Circostanze aggravanti e attenuanti» per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
- gli artt. 7 e 8 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991 n. 203), trasfusi nel nuovo art. 416-bis.1 c.p. rubricato «Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose»;
- gli art. 3 e 4 della legge 26 novembre 1985 n. 718, trasfusi nel nuovo art. 289-ter c.p. rubricato «Sequestro di persona a scopo di coazione»;
- l’art. 9 della L. 14 dicembre 2000 n. 376, trasfuso nel nuovo art. 586-bis c.p. recante il reato di «Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti»;
- l’art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, trasfuso nel nuovo art. 452-quaterdecies c.p. rubricato «Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti»;
- l’art. 55, commi 5 e 6, secondo periodo, del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, trasfuso nel nuovo art. 493-ter c.p. recante il reato di «Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento»;
- l’art. 4 della legge 16 marzo 2006 n. 146, trasfuso nel nuovo art. 61-bis c.p. rubricato «Circostanza aggravante del reato transnazionale»;
- l’art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992 n. 356), trasposto nel nuovo art. 512-bis c.p. rubricato «Trasferimento fraudolento di valori».
Infine, onde coordinare l’abrogazione di tali norme con la loro contestuale introduzione nel codice penale, all’art. 8 si stabilisce che «dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall’articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto». (M. MUSCAS)