Il caso – Un ex dirigente ha proposto ricorso avverso una sentenza del Tribunale di Lecco che aveva rigettato la propria domanda di pagamento delle differenze retributive sull’assunto dell’illegittima riduzione della propria retribuzione, con conseguenti riflessi su TFR, 13° mensilità ed indennità sostitutiva del preavviso.
Il primo giudice aveva ritenuto che l’accordo sottoscritto dal lavoratore con l’impresa, con cui era stata pattuita una riduzione della retribuzione nella misura del 10%, con rinuncia da parte del lavoratore, a quanto previsto dal CCNL in materia di Trattamento Minimo Complessivo Garantito (TMCG) e ad ogni impugnazione di detta rinuncia, fosse legittimo anche se non sottoscritto in “sede protetta” ed impugnato nel termine ex artt. 2113 c.c., in quanto avente ad oggetto diritti disponibili.
Ciò sulla base dell'assunto per cui la violazione della norma di cui all’art. 2103 c.c., secondo cui la retribuzione è irriducibile, si applicherebbe soltanto alle ipotesi di variazione in pejus delle mansioni del lavoratore, mentre nel caso di specie le mansioni del lavoratore sarebbero rimaste invariate.
La decisione – Con sentenza n. 1974/19, la Sez. Lavoro della Corte d’Appello di Milano ha integralmente accolto l’appello del lavoratore, dichiarando la nullità dell’accordo di riduzione della retribuzione in quanto formalizzato in violazione delle norme imperative – come già, più volte, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn. 16016/03, 4055/08, 11362/08) – che impongono l’irriducibilità del salario e che eventuali intese transattive o rinunzie debbano essere raggiunte nelle c.d. “sedi protette”.
A detta della Corte, infatti l’art. 2103 c.c. detterebbe regole stringenti per le ipotesi di riduzione della retribuzione, prevedendo che la stessa non possa variare neppure in caso di passaggio a mansioni inferiori, ragion per cui la circostanza per cui il lavoratore avesse continuato, dopo la conclusione dell’accordo suddetto, a svolgere le medesime mansioni, non poteva indurre a ritenere che il caso di specie esulasse dalla disciplina dettata dall’anzidetta norma.
Questo in quanto se neppure l’esecuzione di mansioni deteriori rispetto a quelle pattuite può portare ad una diminuzione della retribuzione, a maggior ragione, la previsione dello svolgimento delle medesime mansioni non può indurre a ritenere che sia consentita una tale diminuzione.
Commento – Nel nostro ordinamento vige il principio d’irriducibilità della retribuzione, recentemente riaffermato nella sentenza in commento, in virtù del quale il salario spettante al lavoratore non può mutare neppure in caso di passaggio a mansioni inferiori (principio applicabile anche nell’ambito rapporto di lavoro dirigenziale), se non a seguito di un accordo formalizzato nelle c.d. “sedi protette” o, comunque, di un accordo aformale non tempestivamente impugnato ai sensi dell’art. 2113 c.c. (ovvero entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data dell’accordo, se questo sia intervenuto dopo la cessazione medesima).
Ritiene la Corte d’Appello di Milano che se a norma dell’art. 2103 c.c. neppure l’esecuzione di mansioni inferiori rispetto a quelle pattuite può giustificare una diminuzione della retribuzione, a maggior ragione, lo stesso principio dovrà applicarsi nel caso in cui il lavoratore abbia continuato a prestare le medesime mansioni concordate all’atto dell’assunzione, posto che la suddetta disposizione non opera limitatamente ai soli casi di variazione peggiorativa del contenuto della prestazione.
L’eventuale accordo modificativo si sottrarrà poi alla sanzione della nullità soltanto ove sottoscritto in “sede protetta”.
Cioè a dire che la formazione dell'accordo dovrà avvenire nell'ambito di contesti in cui la volontà negoziale del lavoratore si presuma tutelata da illegittime pressioni da parte del datore di lavoro, come per esempio di fronte alle commissioni di certificazione o nel corso di uno dei tentativi di conciliazione disciplinati dal c.p.c., quali:
- quelli provocati dal giudice ex art. 185 c.p.c.;
- quelli di fronte alle commissioni di conciliazione ex art. 410 c.p.c.;
- quelli condotti nell'ambito di arbitrati o procedure conciliative regolate dai CCNL ex art. 412-ter;
- quelli svolti dinnanzi ai collegi di conciliazione e arbitrato irrituale ex art. 412-quater c.p.c. (M. MUSCAS).