Diritto lavoro. Dispositivi di Protezione Individuale: ordinata in via d’urgenza l’immediata dotazione di DPI in favore di lavoratori esposti al rischio da COVID-19. (M. MUSCAS)

Il caso e la decisione – Con decreto del 1° aprile 2020, il Trib. di Firenze, in accoglimento di un ricorso d'urgenza proposto da un c.d. “rider” – lavoratore autonomo cui sono affidate mansioni di recapito di alimenti da asporto per conto di esercizi convenzionati con una data società committente – ha ordinato a quest’ultima, in qualità di datore di lavoro del primo, di fornirgli senza dilazione tutti i dispositivi individuali di protezione (DPI) contro il rischio da COVID-19 (guanti, mascherine, gel igienizzanti e prodotti di pulizia per gli zaini).

Secondo il Tribunale, infatti, pur se qualificabile come autonomo, il rapporto di lavoro del rider deve essere ricondotto a quelli disciplinati dall’art. 2 d.lgs. 81/2015, per i quali si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ogniqualvolta la collaborazione sia svolta in maniera personale, continuativa nel tempo e con modalità organizzate dal committente.

Il Tribunale ha quindi concluso nel senso che la società committente sia tenuta, in via cautelare, al rispetto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 81/2008 (T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro) nei confronti dei lavoratori di cui si avvale, soprattutto in una situazione quale è quella attuale, ove la protrazione dello svolgimento dell’attività lavorativa in assenza dei predetti DPI potrebbe esporre gli stessi, durante il tempo occorrente per una pronuncia di merito, a pregiudizi, anche irreparabili, del diritto alla salute.

 

Commento – La decisione in commento offre lo spunto per trattare di un tema di stretta attualità, ovvero del tema dei Dispositivi di Protezione Individuale nei luoghi (soprattutto in ambito sanitario), di cui nelle righe a seguire andremo ad analizzare definizione normativa e principali caratteristiche.

Ai sensi dell’art. 74 del D.lgs. 81/2008 sono DPI tutte le attrezzature destinate ad essere indossate e tenute dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni altro complemento o accessorio ugualmente destinato a tale scopo.

Non costituiscono invece DPI, per esempio, gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi, salvo siano specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore.

Ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 81/2008 inoltre i DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425 e devono inoltre:

  1. essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
  2. essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
  3. tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
  4. poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

L’importanza dei DPI è stata recentemente ribadita dalla Corte di Cassazione (Ordinanza Sez. Lav., 21 giugno 2019 n. 16749) che, in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ha precisato:

 

  • come la nozione legale di D.P.I. non debba ritenersi limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate;
  • che essa vada riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., norma che obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori;
  • che conseguentemente si configura a carico del datore di lavoro un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza dei DPI (v. in particolare le previsioni di cui all’art. 76 e 77 del D.lgs. 81/2008).

I principi di cui sopra si traducono, in ambito sanitario, in precisi obblighi a carico dei Direttori Generali di tutte le Aziende Ospedaliere e dei preposti, questi ultimi in particolare tenuti a segnalare tutte le deficienze di mezzi, attrezzature di lavoro e DPI ai sensi dell’art. 19 lett. f) del D.lgs. 81/2008.

In linea generale, a norma del D.lgs. 81/2008, ai fini della scelta dei DPI, il datore di lavoro deve anzitutto effettuare la valutazione dei rischi e valutarne l’adeguatezza rispetto ai rischi emersi, dovendo infine adeguare le proprie precedenti scelte ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi assunti a parametro nell’analisi iniziale.

Egli inoltre è destinatario di un espresso obbligo di fornitura ai lavoratori di DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 76 (già esaminati) dovendo altresì:

  1. mantenerli in efficienza ed assicurarne manutenzioni, riparazioni e sostituzioni;
  2. farli utilizzare soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali;
  3. destinarli ad un uso personale o, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
  4. fornire ai lavoratori istruzioni comprensibili ed adeguate su ogni D.P.I. ed informarli preliminarmente dei rischi dai quali gli specifici D.P.I. proteggono;
  5. stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei D.P.I.;
  6. assicurare una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. (M. MUSCAS).