Diritto del Lavoro. L’assoluzione in sede penale del dipendente non inficia automaticamente la validità del licenziamento disciplinare irrogatogli per i medesimi fatti (M. MUSCAS)

Cass. Civ. Sez. Lav. 5 gennaio 2015 n. 13. La contestazione disciplinare a carico del lavoratore non è assimilabile alla formulazione dell’accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire all’incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, sicché essa deve essere valutata in modo autonomo rispetto alle eventuali e connesse imputazioni in sede penale. Ne consegue che, ove il lavoratore sia stato assolto con sentenza dibattimentale dichiarata irrevocabile (quale che sia la formula utilizzata), i fatti ivi accertati, ancorché non decisivi ai fini della responsabilità penale, possono conservare rilevanza, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., ai fini del rapporto di lavoro, senza che resti preclusa, per effetto dell'assoluzione, la cognizione da parte del giudice civile della domanda volta all’accertamento della legittimità o meno del licenziamento irrogato per i medesimi fatti.


Il caso – Un lavoratore dipendente era stato licenziato con l’addebito d’essersi illecitamente impossessato, in concorso con terzi ed approfittando del proprio ruolo, di beni di proprietà aziendale.

Per i medesimi fatti il suddetto lavoratore veniva sottoposto a processo penale e, in esito allo stesso, assolto da ogni accusa.

A seguito dell’impugnativa del licenziamento da parte di quest’ultimo, il Tribunale Civile di Roma concludeva per la legittimità dello stesso, decisione tuttavia riformata in grado d’appello in ragione dell’avvenuta assoluzione del lavoratore dal reato di concorso continuato in furto aggravato lui ascritto.

Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’azienda datrice di lavoro censurando la decisione della Corte romana per vizi di motivazione e violazione di legge.

La decisione – La Suprema Corte ha anzitutto rilevato come il Giudice d’Appello, nel valutare l’addebito disciplinare alla stregua del capo di imputazione di un reato, abbia finito per analizzare la vicenda con un occhio erroneamente rivolto al versante penalistico della stessa.

Infatti, in primo luogo, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità:

a) la contestazione dell’addebito disciplinare non è assimilabile alla formulazione dell'accusa nel processo penale, dovendo esclusivamente consentire un proficuo esercizio del diritto di difesa;

b) il canone della specificità della contestazione dell’addebito non richiede l'osservanza degli schemi rigidi propri del capo di imputazione di un reato, essendo financo pienamente ammissibile una contestazione "per relationem".

Tutto ciò premesso, la Corte di legittimità ha cassato, con rinvio, la sentenza impugnata ritenendo che le contestazioni disciplinari debbano essere valutate in modo del tutto autonomo rispetto alle eventuali imputazioni in sede penale e per i medesimi fatti a carico del lavoratore.

Secondo gli Ermellini, infatti, in virtù dell’art. 654 c.p.p. devono ritenersi accertati anche nel giudizio civile gli stessi fatti materiali ritenuti rilevanti in un precedente giudizio penale soltanto ove questo si concluda con una sentenza di condanna divenuta definitiva.

Viceversa, da un giudicato di assoluzione non è possibile trarre la conseguenza automatica – e vincolante per il giudizio civile – dell’insussistenza di tutti i fatti posti a fondamento dell'imputazione, potendo verificarsi che alcuni di tali fatti pur essendosi rivelati, nella loro indiscussa materialità, non decisivi per la configurazione del reato contestato, possano al contrario conservare una loro rilevanza ai fini civilistici.

Ed infatti, sempre ai sensi dell'art. 654 c.p.p., il discrimine tra l’efficacia vincolante dell’accertamento dei fatti materiali in sede penale e la libera valutazione degli stessi in sede civile è costituito dall’apprezzamento della rilevanza in detta sede degli stessi fatti, essendo ipotizzabile che essi, pur rivelatisi non decisivi per la configurazione del reato contestato, conservino rilievo ai fini del rapporto dedotto innanzi al giudice civile.

In breve, dall’assoluzione in sede penale non discende l’automatica preclusione alla cognizione da parte del giudice civile della domanda volta all’accertamento della legittimità o meno di un licenziamento avente ad oggetto i medesimi fatti contestati nel giudizio penale. Il giudice civile dovrà pertanto valutarli autonomamente ed anche al fine di ritenere eventualmente sussistente quantomeno un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, in luogo della gusta causa inizialmente contestata.

In senso sostanzialmente conforme si veda Cass. Civ. Sez. Lav., 8 gennaio 2013 n. 206 (M. MUSCAS).