Non si vuole in questa sede ripercorrere l’excursus giurisprudenziale che – prendendo le mosse dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 63/1966 – ha portato all’affermazione del principio secondo il quale la decorrenza del termine di prescrizione di tutti i diritti del prestatore di lavoro debba restare sospesa, sino al termine del contratto, nei soli rapporti privi di stabilità reale, ovvero non soggetti al regime della reintegra di cui al vecchio testo dell’art. 18 St. Lav.
Principio la cui portata, come noto, con le pronunce successive alla n. 63/1966, venne comunque circoscritta ai soli diritti patrimoniali del lavoratore, unici ad essere garantiti dall’art. 36 Cost. che postula il diritto alla retribuzione quale bene primario della vita.
Bensì si vuole verificare se ed in che termini il progressivo ed ormai quasi totale scadimento dell’ambito d’applicazione della tutela reale per effetto delle riforme adottate con la legge Fornero, prima, e con il Jobs Act, poi, possa riportare in auge e senza correttivi (ovvero indipendentemente dalla distinzione tra rapporti garantiti da stabilità reale e non) i principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale tra la seconda metà degli anni ’60 e la prima metà degli anni ‘70, all’atto delle declaratorie d’illegittimità costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c., nella parte in cui consentivano che il termine di prescrizione dei crediti retributivi potesse decorrere anche in costanza di rapporto.
È infatti indubbio che né la nuova veste assunta dall’art. 18 St. Lav., né tantomeno le garanzie offerte dal c.d. “contratto a tutele crescenti” di cui al d.lgs. 23/2015, assicurino un sistema di tutele tale da permettere ai lavoratori di esercitare i propri diritti senza timore di ritorsioni e licenziamenti da parte del datore di lavoro.
Infatti, per riprendere le parole delle Sezioni Unite della Cassazione espresse nella sentenza 2 aprile 1976 n. 1268, un rapporto di lavoro può considerarsi “stabile” solo ove regolato da una disciplina che subordini la legittimità e l’efficacia della sua eventuale risoluzione alla sussistenza di circostanze oggettive, predeterminate e comunque verificabili da parte di un giudice a cui, in difetto, sia altresì concesso il potere di rimuoverne gli effetti.
Ora invece, le discipline attuali – variamente applicabili a seconda che un rapporto di lavoro abbia avuto inizio prima del 7 marzo 2015 (L. Fornero) oppure dal 7 marzo 2015 (Jobs Act) – eleggono la tutela economica a regola del sistema, relegando la tutela reale ad ipotesi residuale ed eccezionale, sicché paiono evidentemente venute meno le necessarie tutele che in passato avevano fatto propendere, quantomeno nei rapporti garantiti da stabilità reale, per la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi anche in costanza di rapporto.
Ebbene, per il momento, la risposta all’interrogativo data dalla giurisprudenza a seguito dell’entrata in vigore della legge Fornero (Trib. Milano, Sez. Lav. 16 dicembre 2015, Est. Di Leo) è stata quella di ritenere che anche nelle imprese soggette al riformato art. 18 St. Lav., il termine di prescrizione dei crediti retributivi debba restare sospeso sino alla cessazione del rapporto di lavoro, salva l’eventuale prescrizione dei diritti maturata antecedentemente all’entra in vigore della L. Fornero.
Cioè a dire che, come sostenuto da attenta dottrina (A. VALLEBONA, La riforma del lavoro, Torino 2012, p. 62), se è vero che la decorrenza della prescrizione deve restare sospesa in costanza di rapporto, ciò non toglie che ai fini del calcolo della stessa saranno comunque cumulabili i periodi di tempo eventualmente decorsi prima dell’entrata in vigore della L. Fornero e quelli, invece, decorsi successivamente alla cessazione del rapporto.
In ragione di ciò, si può ragionevolmente ipotizzare che il principio di cui sopra potrà trovare applicazione anche in favore dei lavoratori assunti a far data dal 7 marzo 2015, e pertanto soggetti al Jobs Act, normativa che, come noto, ha ulteriormente ridotto i margini di operatività della tutela reintegratoria a seguito dell’accertata illegittimità di un licenziamento.
Nel pubblico impiego, chiaramente, la soluzione dipenderà dall’assestarsi o meno dell’orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza 9 giugno 2016 n. 11868, con la quale la Suprema Corte ha negato l’applicabilità dell’art. 18 St. Lav. per come novellato dalla L. Fornero nei confronti dei dipendenti della P.A., propendendo quindi per un resurrezione, nei confronti di questi ultimi, del testo dell’art. 18 St. Lav. previgente alle modifiche apportate dall’intervento riformatore del 2012 (in senso conforme v. Trib. Roma, 1 dicembre 2015, Est. Sordi). Indirizzo contrario a quello espresso, soltanto pochi mesi prima, dalla sentenza 26 novembre 2015 n. 24157, con evidenti ripercussioni sul tema in commento.
Quanto infine all’applicabilità del Jobs Act ai dipendenti pubblici, allo stato, nel silenzio della legge, non si riscontrano pronunce in materia, mentre risultano opinioni contrastanti in dottrina (M. MUSCAS).