Diritto del Lavoro. I limiti del diritto di critica nel rapporto di lavoro e le ipotesi di configurabilità dell’illecito disciplinare (M. MUSCAS)

Cass. Civ. Sez. Lav. 18 settembre 2013, n. 21362. L'esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro con modalità tali da superare i canoni della continenza sostanziale e formale, traducendosi in una condotta lesiva del decoro dell'impresa datoriale, rappresenta un comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, integrando la violazione dell’obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c., potendo financo costituire giusta causa di licenziamento.


Il caso – Alcuni lavoratori dipendenti erano stati licenziati con l’addebito d’aver affisso ed trasmesso a diverse istituzioni alcuni volantini nel quale veniva data un’immagine della società datrice di lavoro (si trattava nel caso di specie di un istituto di vigilanza privata) estremamente negativa, non veritiera e gravemente lesiva del prestigio e del buon nome della stessa (nel volantino si faceva riferimento a comportamenti che si assumevano vessatori, arbitrari e frutto di evidenti abusi, ma anche dai toni ricattatori e frutto di pratiche illegali, criticandosi le stesse modalità di espletamento del servizio ed il trattamento riservato alle maestranze).

A seguito dell’impugnativa del licenziamento da parte dei lavoratori, il Tribunale Civile di Catanzaro concludeva per la legittimità dello stesso, decisione tuttavia riformata in grado d’appello.

Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’azienda datrice di lavoro censurando la decisione della Corte territoriale, in particolare, per insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché per violazione e falsa applicazione di disposizioni di legge.

La decisione – La presente decisione si pone sul solco di quel pacifico orientamento giurisprudenziale che, riconoscendo la rilevanza generalizzata ed interdisciplinare delle cause di giustificazione ed in particolare del disposto di cui all’art. 51 c.p., ritiene che in presenza di più interessi collidenti, e cioè in presenza dell’interesse dell'impresa oggetto delle affermazioni lesive e di quello contrapposto di chi ne è l’autore – costituzionalmente garantito dall'art. 21 Cost. sulla libertà di manifestazione del pensiero – debba ricercarsi un punto di intersezione e di equilibrio onde verificare la legittimità o meno della condotta censurata.

Ebbene, secondo la Suprema Corte, questo giudizio di bilanciamento non può prescindere dal fatto che l’interesse dell’autore dell’affermazione asseritamente lesiva non rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione ed al decoro di chi ne è oggetto, indipendentemente dal fatto che si tratti di una persona fisica o giuridica.

Anzitutto, precisa la Corte, non è necessario che la condotta dei lavoratori debba essere ancorata alla precisa violazione dell’art. 595 c.p., perché è possibile la configurazione di un illecito civilistico anche tramite un comportamento meramente colposo (al di fuori del dolo generico richiesto dalla norma penale) o che si svolga in presenza dell’offeso (diversamente da quanto prevede la norma penale).

Ciò che assume rilievo, infatti, è il noto canone della continenza (esposizione veritiera e corretta) del fatto nell’esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, sia dal punto di vista sostanziale che formale.

Cioè a dire, affinché sia esclusa la rilevanza disciplinare della condotta (potenzialmente rilevante anche in sede penale) i fatti narrati dovranno corrispondere alla verità, sia pure non in senso assoluto ma comunque oggettivo (continenza sostanziale), ed inoltre l’esposizione degli fatti dovrà avvenire in modo misurato, cioè contenuto negli spazi strettamente necessari (continenza formale).

Nel merito, la Cassazione ritiene che il requisito della continenza formale debba reputarsi superata ogni qual volta le espressioni ed i termini contenuti in uno scritto lascino indubbiamente sottintendere – attraverso l’attribuzione di atteggiamenti vessatori, la riferita utilizzazione di pratiche illegali, di scarsa considerazione e di violazione dei diritti dei lavoratori – una valutazione essenzialmente negativa del soggetto destinatario, idonea a determinarne un pregiudizio sul piano della sua immagine e reputazione.

In definitiva, secondo il gli ermellini l’esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro con modalità tali da superare i limiti del rispetto della verità oggettiva, traducendosi in una condotta lesiva del decoro dell'impresa datoriale suscettibile di provocare con la caduta della sua immagine anche un danno economico in termini di perdita di commesse e di occasioni di lavoro, costituisce un comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, integrando la violazione del dovere di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c. che può costituire giusta causa di licenziamento.

Sul medesimo argomento si veda Cass. Civ. Sez. Lav., 14 maggio 2012 n. 7471 (M. MUSCAS).