Si amplia ulteriormente il catalogo dei c.d. “reati presupposto” previsti quale autonomo titolo di responsabilità amministrativa per gli enti collettivi dal D.lgs. 231/01 (enti dotati di personalità giuridica, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica).
Ciò in particolare è frutto della riforma dei reati tributari introdotta con il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (c.d. decreto fiscale) convertito con modifiche dalla L. 19 dicembre 2019 n. 157, che infatti, all’art. 39, co. 2, ha inserito l’art. 25-quinquiesdecies nel corpus normativo del D.Lgs. 231/01, a norma del quale, in relazione alla commissione di numerosi reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, co. 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, co. 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, co. 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, co. 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
L'importo di una quota – in linea generale – può variare da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 (art. 10), il tutto a discrezione del giudice che valuta la gravità del fatto, il grado della responsabilità dell'ente nonché l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, come anche le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11).
Non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 10), ma sono invece previste delle ipotesi attenuate (art. 12):
- riduzione della metà e comunque entro euro 103.291 ove l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure ove il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità;
- riduzione da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso, oppure se sia stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (c.d. MOG – v. infra).
- riduzione dalla metà ai due terzi nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni suddette, fermo restando che, in ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329.
Come noto, il titolo di responsabilità amministrativa in commento scatta per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio di un ente collettivo da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. apicali), ed infine da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali suddetti (art. 5).
La responsabilità è invece esclusa (art. 6) ove questi soggetti (apicali e non) abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, oppure se l’ente dimostra che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione (c.d. MOG) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
Per concludere, tornando al nuovo art. 25-quinquiesdecies, si evidenzia come esso preveda – a titolo di aggravante – che nel caso in cui l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità a seguito alla commissione dei delitti suddetti, la sanzione pecuniaria sia aumentata di un terzo, ferma restando l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, co. 2, lettere c), d) ed e) ovvero: il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi (M. MUSCAS).