Affidamento esclusivo della prole minore d’età. Derogabile il regime dell’affidamento condiviso qualora uno dei due genitori si dimostri incapace d’assolvere in modo consapevole e responsabile al proprio ruolo genitoriale (M. MUSCAS)

Tribunale di Oristano, decreto 10 giugno 2014. Il regime dell’affidamento condiviso è derogabile ogni qual volta la condotta di uno dei due genitori denoti incapacità d’assolvere in modo consapevole e responsabile gli obblighi nascenti dal ruolo genitoriale.


Il caso – Una madre dovendo suo malgrado riscontrare la cronica latitanza da parte dell’ex compagno alla regolare osservanza degli obblighi di natura educativa e morale impostigli in favore delle figlie non conviventi, chiedeva la modifica dei provvedimenti giudiziali precedentemente adottati tra le parti e, tra le altre cose, una pronuncia di affido esclusivo della prole che l’autorizzasse all’adozione delle le decisioni inerenti l’ordinaria amministrazione, come anche quelle di straordinaria amministrazione e comunque di maggior interesse da assumersi nei riguardi delle figlie.

A sostegno del ricorso e dei fatti in esso narrati – che, in estrema sintesi, consistevano nella mancata ottemperanza da parte del padre al diritto/dovere di visita, circostanza dalla quale era derivato il netto rifiuto, da parte delle minori, della figura paterna – il legale della madre sottolineava come alla regola dell'affidamento condiviso dei figli fosse possibile derogare ogni qual volta, per l’appunto, la sua applicazione risultasse pregiudizievole per l'interesse della prole e, pertanto come l’istanza della propria assistita dovesse trovare accoglimento. Il legale poneva inoltre in evidenza come, in tema di crisi coniugale, il sostanziale abbandono della prole minore di età da parte di un genitore sotto il profilo affettivo, dovesse reputarsi ostativo ad un provvedimento di affido condiviso, dovendosi viceversa preferire il regime dell’affido esclusivo in favore del genitore con cui stabilmente la stessa prole è convivente (Trib. Napoli, 23 settembre 2008). Non da ultimo, il difensore segnalava come l’affido monogenitoriale dovesse essere preferito anche a causa del persistente e deciso rifiuto della figura paterna da parte della prole, poiché l’affidamento congiunto avrebbe potuto portare a situazioni estremamente destabilizzanti e pregiudizievoli per il suo sviluppo psicofisico (App. Napoli, 22 marzo 2006).

 

La decisione – Il Tribunale di Oristano ha interamente accolto l’istanza della madre statuendo come al regime dell’affido condiviso sia possibile derogare ogni qual volta la condotta di uno dei due genitori denoti incapacità d’assolvere in modo consapevole e responsabile gli obblighi nascenti dal proprio ruolo genitoriale. Inoltre, il Collegio ha altresì autorizzato la madre all’adozione delle le decisioni inerenti l’ordinaria amministrazione, come anche quelle di straordinaria amministrazione e comunque di maggior interesse da assumersi nei riguardi delle figlie, ponendo in capo al padre l’obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie, negandogli qualsivoglia capacità decisionale in merito all’an ed al quantum delle relative spese.

Sul medesimo argomento, la giurisprudenza ha più volte avuto modo di statuire che la pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non soltanto in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma altresì in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero manifesta carenza, dell'altro genitore (Cass., 18 giugno 2008, n. 16593). Merita altresì rilievo una recentissima pronuncia della Suprema Corte che ha ritenuto legittimo l'affidamento esclusivo alla madre qualora il padre sia discontinuo nelle visite e dimostri disinteresse nei confronti della prole (Cass. n. 17990/2013). (M. MUSCAS).